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Corte dei Conti – Regione Lazio – Sez. Giurisdizionale – Sentenza 28 agosto 2012 , n. 836 – No responsabilità contabile del datore di lavoro per l’omessa contribuzione.
13 Settembre 2012
Requisiti per i contributi figurativi in maternità – Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 10 settembre 2012 , n. 15096
17 Settembre 2012
Published by Carlo on 14 Settembre 2012
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    Anticipati da boatos più o meno accreditati, sono appena arrivati in Gazzetta i Decreti legislativi contenenti le misure sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nonché quelle sulla revisione (con conseguente soppressione ed attribuzione delle competenze territoriali) di molti uffici dei giudici di pace. Si tratta di misure espressamente previste dalla legge n. 148/2011, della quale ci siamo già occupati con le notizie correlate e destinate in gran parte ad acquistare effettiva efficacia, decorsi dodici mesi dalla loro entrata in vigore (13 settembre 2012), con la sola esclusione dell’Abruzzo (circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti, per le quali sono previsti tempi più lunghi).
    Il D.Lgs. n. 155/2012 sopprime i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata al decreto stesso e fornisce un nuovo quadro della distribuzione, nel territorio nazionale, delle sezioni di Corte d’assise e di Corte d’assise d’appello. Il D.Lgs. n. 156/2012, pubblicato nel medesimo Supplemento Ordinario della Gazzetta del 12 settembre, sopprime, invece, ed accorpa gli uffici dei giudici di pace.
    Come indicato dalla legge-delega, il nuovo assetto comporterà, per i magistrati in atto assegnati agli uffici giudiziari soppressi, l’ingresso di diritto nell’organico di quelli ai quali sono trasferite le funzioni dei primi (la norma di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 155/2012 spiega, nel dettaglio, le nuove posizioni, in relazione agli incarichi ricoperti alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, mentre il successivo articolo 6 si occupa della particolare posizione dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali). Anche il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. La medesima assegnazione di diritto è, inoltre, prevista per il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica, presso gli uffici giudiziari soppressi.
    Dopo essersi occupato dell’utilizzo degli immobili di proprietà statale o comunale adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, il D.Lgs. n. 155/2011 detta le necessarie disposizioni transitorie. In virtù delle quali:
    a. le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione in una data compresa tra l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 155/2011 (13 settembre 2011) e la data di efficacia prevista dal successivo art. 11, comma 2 dello stesso (dodici mesi dalla suddetta data di entrata in vigore) sono tenute presso i medesimi uffici;
    b. le udienze fissate per una data successiva alla precedente sono tenute dinanzi all’ufficio competente, secondo il nuovo assetto oggi approvato;
    c. il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione, fino al suddetto termine di dodici mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme;
    d. i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguono dinanzi agli stessi giudici, “compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro”;
    e. i procedimenti civili siano, ove possibile, trattati dal magistrato o da uno dei magistrati designati in origine.

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