Ritenuta infondata anche dai Giudici d’appello la tesi sostenuta dal contribuente che riteneva non dovuta l’ICI sul proprio immobile soggetto a pignoramento.
L’appellante sosteneva infatti di non essere più soggetto passivo d’imposta avendo il pignoramento cancellato i diritti reali tipici della proprietà degli immobili, con conseguente venir meno del presupposto dell’imposta.
La Commissione adita ha respinto tale tesi, sostenendo che la perdita dello status di soggetto passivo ICI è conseguente ad un atto traslativo della proprietà o ad un atto costitutivo o modificativo di uno dei diritti reali di godimento.
Tale circostanza non si verifica nell’ipotesi di un pignoramento immobiliare che non determina un trasferimento della proprietà del bene, restando a carico soggetto che ha subito il pignoramento il versamento dell’imposta.