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Contratto Vendita, impegno del venditore all’eliminazione dei vizi – Cassazione Civile – Sez. Unite – Sentenza 13 novembre 2012 , n. 19702
26 Novembre 2012
Se il condomino lamenta un danno sul proprio bene causato dalla cattiva realizzazione delle parti comuni, nei confronti di questi sussiste anche la responsabilità del Condominio, in via autonoma ex art. 2051 cod. civ. – Cassazione Civile – Sentenza 10 ottobre 2012, n. 17268
3 Dicembre 2012
Published by Carlo on 29 Novembre 2012
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Come noto, l’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di IVA per cassa, cd. “cash accounting”, di cui all’articolo 167 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010. Questo nuovo regime consente di differire l’esigibilità dell’IVA per coloro che, operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni – a norma degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972 – e avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni. I soggetti che adottano tale regime liquidano l’IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive. Tanto premesso, con la circolare n. 44/E dello scorso 26 novembre, l’Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di precisazioni per tutti i contribuenti che, a partire dall’1 dicembre del 2012, aderiranno al nuovo regime dell’Iva per cassa. Come detto, il nuovo regime prevede il differimento all’atto del pagamento dei corrispettivi dell’esigibilità dell’imposta dovuta dal soggetto che eroga un servizio o cede un bene. Stesso discorso per la detrazione che questo soggetto può esercitare solo a partire dal momento in cui paga l’IVA al proprio fornitore. A tal proposito, la circolare in parola ha precisato che il differimento è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene comunque esigibile, detraibile, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Il documento in parola si soffermato ad illustrare, inoltre, tutti i casi in cui l’Iva per cassa, in quanto regime speciale, non è applicabile. Si tratta, in particolare, delle operazioni soggette a regole specifiche (come, ad esempio, nel caso del regime monofase o di quello previsto per l’agricoltura e le attività connesse), e di quelle effettuate nei confronti di privati o di altri soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni. Sono, invece, esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio d’impresa.

Agenzia delle entrate 26 novembre 2012 , n. 44/E

 

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