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Notificazione a mezzo posta al portiere – Video
27 Dicembre 2012
Videolezione in materia di successione – Violazione della quota di legittima artt 536 c.c. e s.s.
11 Gennaio 2013
Published by Carlo on 9 Gennaio 2013
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La fattura semplificata è, per ora, riservata alle operazioni che non superano i 100 euro.

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario n. 212 della “Gazzetta Ufficiale” n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della fattura semplificata. Il nuovo articolo 21-bis del Dpr n. 633/1972, cosi come modificato dalla sopra menzionata legge, prevede, infatti, che le fatture di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché le fattura rettificative possano essere emesse in modalità semplificata recando almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
In pratica la nuova tipologia di fattura semplifica sia i dati del cliente (basterà indicare il codice fiscale o il numero di partita Iva), sia l’oggetto dell’operazione (basterà indicare la descrizione dei beni/servizi), e sia l’indicazione dell’importo complessivo lordo (basterà indicare l’importo dell’Iva incorporata oppure soltanto l’aliquota). E’ stato previsto, inoltre, che un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze potrà innalzare fino a quattrocento euro il limite di cento euro sopraccitato, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.
Infine, il nuovo articolo 21 di cui si discute ha recepito una nuova definizione di fattura elettronica intendendo con ciò una fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; si prevede altresì che il ricorso alla fattura elettronica sia subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

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Carlo
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