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OBBLIGHI DEL LOCATORE, art.1575 e 1576 Codice Civile
24 Febbraio 2013
Il tradimento non è sempre causa di addebito della separazione
13 Marzo 2013
Published by Carlo on 5 Marzo 2013
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Ricongiunzione contributi

La ricongiunzione dei contributi previdenziali con la Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012, articolo 1, commi 238- 248) ha smesso di essere onerosa ma ha introdotto regole diverse per i due seguenti gruppi di contribuenti:

  • Lavoratori ex-Inpdap passati al privato prima del 30 luglio 2010 – ricongiunzione di nuovo gratuita e con calcolo della pensione secondo le vecchie regole (anche con retributivo se aventi diritto) a condizione che non abbiano ancora cominciato a percepire la pensione e che ne facciano domanda entro il 28 dicembre 2013 (a un anno dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità). La data spartiacque è quella dell’entrata in vigore della “famigerata” Legge 122/2010 che aveva reso a pagamento la ricongiunzione dei contributi previdenziali di chi era passato dal pubblico al privato dal 1° luglio 2010.
  • Tutti gli altri lavoratori passati dal pubblico al privato – ricongiunzione gratuita solo per conseguire la pensione di vecchiaia (escluse invalidità, superstiti) e con nuovo calcolo cumulativo meno vantaggioso, simile alla totalizzazione Le diverse gestioni fanno un proprio calcolo pro-quota in base alle proprie regole e applicando il sistema contributivo per i periodi di anzianità successivi al primo gennaio 2012, come imposto dalla Riforma Fornero: solo alla fine si fa la somma.

La ratio dell’intervento è chiaro: eliminare, per quanto possibile, il pasticcio creato nel 2010, quando di colpo l’INPS ha cominciato a chiedere ai lavoratori ex Inpdap – il più delle volte per un passaggio automatico e non per scelta del dipendente – anche migliaia di euro per ripagarsi una seconda volta, e a caro prezzo, il diritto alla pensione, con la giustificazione legale di incassare in questo modo la differenza rispetto ai più ricchi contributi previsti nel settore privato.

Restituzione dei contributi
Coloro che avevano già chiesto la ricongiunzione onerosa ma che ora hanno nuovamente diritto a quella gratuita, posso esercitare il diritto di recesso (fino al 28 dicembre 2013, ossia un anno dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità) e alla restituzione delle somme eventualmente versate per ricongiungere i contributi. Sempre a condizione di non aver già cominciato a percepire la pensione.

Recesso dalla totalizzazione
Chi invece aveva scelto la totalizzazione dei contributi prima dell’entrata in vigore della Legge di Sabilità 2013, può a sua volta (se il procedimento amministrativo non si è ancora concluso) scegliere di optare per una delle nuove opzioni previste dalla legge di stabilità: la ricongiunzione gratuita o cumulo.

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Carlo
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