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SUCCESSIONE – SE CADE IN EREDITA’ ANCHE UN CONTO CORRENTE BANCARIO
25 Giugno 2013
IL PERIODO DI COMPORTO AI FINI DEL LICENZIAMENTO NON DECORRE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE
23 Settembre 2013
Published by Carlo on 3 Luglio 2013
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INCIDENTE STRADALE – RISARCIMENTO DIRETTO

Il risarcimento diretto è una nuova disciplina in vigore dal primo febbraio 2007.

Essa consente, in caso di sinistro stradale, di rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione, anzichè alla Compagnia dell’altro veicolo.
Questo sia in caso di totale ragione che di parziale ragione.

Quando si applica il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto si applica solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di incidente tra due veicoli a motore
  • entrambi i veicoli devono essere identificati
  • entrambi i veicoli devono essere regolarmente assicurati
  • entrambi i veicoli devono essere stati immatricolati in Italia o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano (ovvero devono avere una targa italiana);
  • i conducenti devono avere sottoscritto una polizza RCA con una delle assicurazioni autorizzate a praticare in Italia o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto
  • se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

Quali danni possono essere richiesti??Con il sistema del risarcimento diretto possono essere chiesti solo i seguenti danni:

  • i danni al veicolo
  • i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente
  • il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se si tratta di lesioni di lieve entità. Le lesioni si intendono di lieve entità quando i punti percentuali di invalidità sono pari o inferiori a nove. Le lesioni gravi, cioè superiori a nove punti di invalidità, devono essere risarcite con il sistema tradizionale, ossia rivolgendo la domanda all’Assicurazione dell’altro veicolo.

La procedura del risarcimento diretto non si applica nel caso di:

  • sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero
  • sinistri tra più di due veicoli a motore
  • sinistri in cui viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa, come previsto dal nuovo sistema di targatura descritto dal D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006
  • incidente in cui viene coinvolto un veicolo non assicurato
  • danni fisici gravi al conducente.

In questi casi, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all’Assicuratore dell’altro veicolo ritenuto responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
Se l’altro veicolo non è assicurato o non è identificato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia assicuratrice designata dall’ISVAP per poter beneficiare del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP.

MODI E FORMA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
Qualora l’assicurato-danneggiato si ritenga non responsabile (in tutto o in parte), deve presentare, oltre alla denuncia del sinistro, anche una richiesta di risarcimento dei danni.
Attenzione: il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 anni dall’evento. La richiesta va quindi presentata entro questo termine. Dalla presentazione della richiesta inizia a decorrere un nuovo termine di 2 anni.
La richiesta di risarcimento va inoltrata al proprio assicuratore R.C. Auto (secondo la procedura di “risarcimento diretto” – art. 149 del D.lg. 209/05) nel caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. La richiesta può riguardare:

  • i danni al veicolo;
  • i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
  • i danni alla persona subiti dal conducente non responsabile nel limite delle lesioni di lieve entità (ossia con una percentuale di invalidità non superiore al 9%).

Al di fuori di questi casi (ad esempio quando la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%), la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere presentata alla compagnia del responsabile del sinistro.
La procedura di risarcimento diretto, inoltre, non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141; né alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.lg. 209/05, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
La richiesta di risarcimento deve essere fatta mediante:

  • raccomandata con avviso di ricevimento
  • consegna a mano
  • telefax
  • telegramma
  • in via telematica

La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

  • i nomi degli assicurati;
  • le targhe dei due veicoli coinvolti;
  • la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
  • la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
  • il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
  • le generalità di eventuali testimoni;
  • l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
  • in caso di danni al veicolo o alle cose trasportate del proprietario e del conducente si deve indicare altresì il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.

In caso di lesioni personali del conducente, dovranno essere forniti anche i seguenti elementi:

  • data di nascita ed attività lavorativa;
  • reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale;
  • documentazione medica attestante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
  • l’eventuale consulenza medico-legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista;
  • dichiarazione, ai sensi dell’art. 142 del D.lg. 209/05, di aver o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

È opportuno che la richiesta di risarcimento del danno venga inviata, per conoscenza ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche all’Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Ciò al fine di abbreviare i termini per un’eventuale successiva azione contro la stessa qualora per la liquidazione del sinistro non sia applicabile la presente procedura del risarcimento diretto ma la procedura ordinaria.
In caso di richiesta incompleta, l’Impresa di assicurazione può invitare l’assicurato-danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta stessa; in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l’Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un’offerta) entro i seguenti termini:

  • 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
  • 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
  • 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia incompleta, i termini sopra indicati rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste dall’Impresa di assicurazione.

Se l’Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà:

  1. promuovere l’azione diretta in giudizio nei confronti dell’Assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
  2. proporre reclamo all’ISVAP, segnalando l’inadempienza dell’Assicurazione che non abbia rispettato in termini. L’ISVAP potrà comminare le sanzioni nei confronti dell’Assicurazione negligente.
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Carlo
Carlo

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