INCIDENTE STRADALE – RISARCIMENTO DIRETTO
Il risarcimento diretto è una nuova disciplina in vigore dal primo febbraio 2007.
Essa consente, in caso di sinistro stradale, di rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione, anzichè alla Compagnia dell’altro veicolo.
Questo sia in caso di totale ragione che di parziale ragione.
Quando si applica il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto si applica solo quando ricorrono le seguenti condizioni:
Quali danni possono essere richiesti??Con il sistema del risarcimento diretto possono essere chiesti solo i seguenti danni:
La procedura del risarcimento diretto non si applica nel caso di:
In questi casi, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all’Assicuratore dell’altro veicolo ritenuto responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
Se l’altro veicolo non è assicurato o non è identificato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia assicuratrice designata dall’ISVAP per poter beneficiare del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP.
MODI E FORMA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
Qualora l’assicurato-danneggiato si ritenga non responsabile (in tutto o in parte), deve presentare, oltre alla denuncia del sinistro, anche una richiesta di risarcimento dei danni.
Attenzione: il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 anni dall’evento. La richiesta va quindi presentata entro questo termine. Dalla presentazione della richiesta inizia a decorrere un nuovo termine di 2 anni.
La richiesta di risarcimento va inoltrata al proprio assicuratore R.C. Auto (secondo la procedura di “risarcimento diretto” – art. 149 del D.lg. 209/05) nel caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. La richiesta può riguardare:
Al di fuori di questi casi (ad esempio quando la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%), la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere presentata alla compagnia del responsabile del sinistro.
La procedura di risarcimento diretto, inoltre, non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141; né alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.lg. 209/05, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
La richiesta di risarcimento deve essere fatta mediante:
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
In caso di lesioni personali del conducente, dovranno essere forniti anche i seguenti elementi:
È opportuno che la richiesta di risarcimento del danno venga inviata, per conoscenza ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche all’Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Ciò al fine di abbreviare i termini per un’eventuale successiva azione contro la stessa qualora per la liquidazione del sinistro non sia applicabile la presente procedura del risarcimento diretto ma la procedura ordinaria.
In caso di richiesta incompleta, l’Impresa di assicurazione può invitare l’assicurato-danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta stessa; in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l’Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un’offerta) entro i seguenti termini:
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia incompleta, i termini sopra indicati rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste dall’Impresa di assicurazione.
Se l’Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà: