AVVOCATO ESPERTO IN SINISTRI
Il Decreto Legge nr. 145 del 23/12/2013, c.d. “Destinazione Italia”, all’art. 8, comma 6 è intervenuto a modificare l’art. 2947 c.c._ In particolare, si segnala che il dettato della norma richiamata, al secondo comma, è stato sostituito dal seguente: “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”. In buona sostanza, per i sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli, la nuova formulazione dell’art. 2947 impone al danneggiato, a pena di decadenza, di presentare la richiesta di risarcimento dei danni entro il termine di 90 giorni dall’evento dannoso ponendo a carico di quest’ultimo un onere di decadenza molto importante. Infatti, sebbene rimane ferma la prescrizione dei 2 anni del diritto al ristoro, lo stesso sarà azionabile a patto che il danneggiato sia stato parte diligente presentando la richiesta di risarcimento entro i 90 giorni dal fatto dannoso. L’indubbia ratio della norma, volta a colpire le frodi assicurative, appesantisce però la posizione del danneggiato. Il medesimo Decreto, peraltro, introduce anche una preclusione extra processuale all’uso dei testimoni: tale preclusione, esterna al processo civile, comporta l’impossibilità di usare la prova testimoniale nei giudizi di risarcimento danni, qualora i testimoni non siano stati indicati (ed identificati) nella denuncia di sinistro presentata alla compagnia assicuratrice. Si legge difatti all’art. 8 comma 1 lett. C): “all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonche’ dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta. 3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione“. In breve, qualora si verifichi un sinistro stradale, il danneggiato ha 90 giorni per presentare la richiesta di risarcimento a pena di decadenza;
Alla luce di tali considerazioni è ragionevole ritenere che quanto suindicato avrà senz’altro risvolti grotteschi, posto che il danneggiato, non professionista del settore, il quale è all’oscuro delle dinamiche extra processuali e processuali della materia, correrà il rischio di perdere il diritto al risarcimento, o perché non effettuerà la denuncia nei termini 90 giorni, o perché anche denunciando il fatto in tempo si potrà trovare limitato nei mezzi di prova in sede processuale non avendo indicato i testimoni nella denuncia. Sotto altro profilo si segnala che il legislatore ha omesso di dettare una disciplina transitoria relativa alla sorte dei sinistri avvenuti precedentemente e di regolare il periodo pregresso. Al riguardo si può ritenere che per i sinistri avvenuti anteriormente alla modifica del 2947 c.c. non sia operativa la decadenza, considerando il principio generale secondo il quale la legge, di regola, non ha effetto retroattivo, tuttavia, non convince del tutto la tesi che i sinistri automobilistici avvenuti prima della modifica dell’art. 2947 c.c. non sono oggetto di decadenza. Una possibile soluzione volta ad elidere il rischio di incostituzionalità potrebbe essere quella di sostenere che per i sinistri anteriori alla modifica del 2947 c.c. la decadenza decorra dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal 24 dicembre 2013, e pertanto, entro 90 giorni dal 24 dicembre 2013 dovranno essere presentate le denunce onde evitare la decadenza