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IL PERIODO DI COMPORTO AI FINI DEL LICENZIAMENTO NON DECORRE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE
23 Settembre 2013
Corte di Cassazione – non responsabile il Pres del CDA per i danni ai lavoratori
14 Ottobre 2013
Published by Carlo on 9 Ottobre 2013
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CONDOMINIO RISARCIMENTO DANNI PER RUMORI BAR

Secondo la Suprema Corte di cassazione, sent.n. 22892/2013, non si può impedire ad un singolo condomino di adibire i locali di sua proprietà a bar (esercizio commerciale), anche in violazione di quanto disposto dal regolamento di condominio e da un’eventuale delibera condominiale.

La lite che ha dato oggetto alla pronuncia vedeva contrapposti due condòmini, l’uno che si lamentava del rumore e delle immissioni intollerabili fino a tarda notte provenienti dall’attività di intrattenimento e vendita di alcolici svolti in un locale di proprietà dell’altro, sita nello stesso fabbricato.

Il ragionamento seguito dalla Suprema corte di Cassazione parte dal presupposto che i limiti all’utilizzazione della proprietà esclusiva che possa essere previsto da delibera condominiale, possono comportare restringimento del potere di godimento dell’immobile da parte del proprietario medesimo solo se il consenso alle limitazioni sia espresso in forma scritta dal soggetto delegato dal condominio.

La delibera assunta da tutti i condomini anche delegati è valida ma non può imporre limitazioni alla proprietà se il delegato non ha una specifica delega ad accettare tale limite.

Se invece alla delibera fosse intervenuto il condomino in proprio la limitazione sarebbe operante.

La Corte di Cassazione tuttavia non nega tutela al condomino che deve sopportare schiamazzi rumori fino a tarda notte in quanto è possibile chiedere il risarcimento dei danni come ad esempio il deprezzamento del valore del proprio immobile.

Possono inoltre essere risarciti i danni morali e biologici (stress, insonnia etc) provocati dalle immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità derivanti da locali aperti fino a tarda notte.

Per i condòmini che vivono sopra i locali notturni esiste  anche una tutela penale (art.659 c.p.), ma opera solo sei rumori disturbano un numero indeterminato di persone e non è solo condomino del piano di sopra.

Corte di Cassazione Sent. n.2289/2013

 

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Carlo
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