DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS
Il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che, nel contempo partecipi all’interno della stessa società al lavoro aziendale con continuità e prevalenza e` obbligato ad iscriversi alla Gestione commercianti in forza dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, benche` gia` iscritto, quale amministratore della società, alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Cosi` ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 11166, pubblicata il 4 luglio 2012.
La Suprema Corte rileva che ai fini della decisione del gravame proposto influisce il sopravvenuto articolo 12 comma 11 del D.L. n. 78/2010, di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 208 della L. n. 662/1996.
In base a tale norma la Corte di Cassazione afferma la non operativita` dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attivita` prevalente di cui al art. 1, comma 208, L. n. 662/1996.
La contemporanea iscrizione alle due gestioni contributive, quella separata ex L. n. 335/1995 (art. 2 comma 26) e quella commercianti ex L. n. 662/1996 (art. 1, comma 203) non è incompatibile in quanto le gestioni si fondano su titoli diversi: l’una riferendosi a lavoro autonomo quale amministratore della società;l’altra ad attività quale socio partecipe di attività aziendale. E dunque non sussiste incompatibilita` tra le due iscrizioni.