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Legislazione Nazionale / Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 – Nuove Patenti
23 Gennaio 2013
Per giustificare il licenziamento del dirigente, non serve sopprimere la posizione lavorativa, essendo sufficiente che l’anzidetta posizione venga accorpata in capo ad altri. Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 16 gennaio 2013, n. 890
28 Gennaio 2013
Published by Carlo on 24 Gennaio 2013
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EREDI DANNI PER TRASFUSIONI

Con sentenza n. 7553 del 15 maggio 2012 la Corte di cassazione ha esaminato i danni che possono essere chiesti al Ministero della salute da parte degli eredi dei deceduti per una patologia post-trasfusionale.
Si tratta di danni:
a) iure proprio, se l’erede lamenta un pregiudizio personale, conseguente al decesso del congiunto (il cui aspetto più rilevante è costituito dalle compromissioni familiari ed esistenziali conseguenti all’evento);
b) iure hereditatis, se l’erede aziona invece un danno che spettava già al congiunto deceduto.
La Corte premette che la responsabilità del Ministero per i contagi da sangue infetto è di tipo extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni: secondo la Cassazione, infatti, non “sono ipotizzabili … figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione”,come accadrebbe se il comportamento ministeriale venisse qualificato come epidemia colposa o lesioni colpose plurime.
Tale durata non muta quando l’erede agisce iure hereditario: il danno, infatti, è lo stesso che spettava al danneggiato e, quindi, ne conserva le medesime caratteristiche, anche sotto il profilo della prescrizione e del relativo termine.
Diversa, invece, è la situazione del danno iure proprio.
In questa ipotesi, infatti, la causa della lesione non è più il contagio, ma il decesso del danneggiato: il comportamento ministeriale diventa, quindi, penalmente qualificabile come omicidio colposo, con la conseguenza che il diritto iure proprio dell’erede si prescrive nel termine decennale proprio di tale reato.
A questo proposito la Cassazione ribadisce, come già avevano evidenziato le sezioni unite nel 2008, che “sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (L. 5 dicembre 2005, n. 251), va, tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare, ai fini civilistici …, è quella prevista alla data del fatto”: il termine da prendere in considerazione è, quindi, quello che vigeva al momento del contagio.
Diverso è anche il momento da cui la Cassazione fa decorrere la prescrizione:
– la domanda di indennizzo per i danni iure hereditatis;
– la morte del danneggiato per i danni iure proprio.
Da ultimo, mi pare importante evidenziare quella parte della motivazione in cui la Cassazione ribadisce che, “poiché entrambi i danni (iure proprio e iure hereditatis) derivano da un unico fatto illecito già verificatosi nella sua completezza, non è possibile frazionare le due domande risarcitorie”.
Ne consegue che qualora l’erede agisca dopo il decesso del proprio congiunto, chiedendo solo i danni iure hereditatis (o viceversa), una eventuale domanda di danni iure proprio promossa in un successivo giudizio verrebbe dichiarata inammissibile.

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Carlo
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