Ai fini del calcolo del periodo di comporto, non rientrano i periodi di assenza per malattia professionale o per infortunio.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 14756 del 12/06/2013 ha infatti evidenziato che “la disposizione che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenza per infermità e, nel contempo, il diritto alla retribuzione, fino a guarigione nel caso di infortunio, va interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata”.
In tal senso, la malattia professionale e l’infortunio in itinere hanno in comune la causa di origine lavorativa che giustifica l’assenza dal lavoro. Quindi è corretto estendere all’infortunio in itinere la previsione in tema di comporto dettata per la malattia professionale, per cui nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale.