• Home
  • Contatti
  • Articoli
  • Presentazione Studio
  • Geo Localizzazione
Non valide le notifiche al portiere a mezzo posta – Cassazione Civile – Sentenza 4 dicembre 2012, n. 21725
10 Dicembre 2012
Locazione: l’illegittimo rifiuto del locatore di ricevere in restituzione la cosa locata esclude la mora del conduttore, quindi l’obbligo di pagare il canone, pur se eseguita tramite offerta non formale. – Cassazione Civile – Sentenza 21 novembre 2012 , n. 21004
12 Dicembre 2012
Published by Carlo on 11 Dicembre 2012
Categories
  • Diritto del Lavoro
  • Risarcimento danni
  • Ultime
Tags
  • avvocato gratis
  • avvocato online
  • avvocato torino
  • bosso
  • carlo bosso
  • dei
  • è
  • giuseppino bosso
  • gratis
  • gravi
  • infortuni
  • lavoro
  • Nuova
  • studiobosso
  • sul

INFORTUNI SUL LAVORO


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 10 ottobre 2012
G.U.R.I. 6 dicembre 2012, n. 285

Determinazione, per l’esercizio finanziario 2012, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonchè i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010»;
Visto l’art. 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l’INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;
Visto l’art. 9, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l’IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147) con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2011, con il quale sono stati individuati – per l’esercizio finanziario 2011 – gli importi della prestazione per ciascuna tipologia di nucleo familiare;
Visto lo stanziamento di bilancio disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine destinato pari a euro 9.761.998,00;
Viste le quietanze n. 000011893 e 000011894, con la quale l’INAIL ha provveduto al versamento delle somme rispettivamente di euro 1.650.000,00 e di euro 1.350.000,00, in conto entrate del bilancio dello Stato a titolo di economie realizzatesi nella gestione del Fondo relative agli esercizi finanziari 2008 e 2009;
Vista la nota 60104.06/07/2012.0003999, con la quale l’INAIL ha trasmesso la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale contenente la proposta di incremento dell’importo del beneficio previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2011, comunicando altresì la stima della spesa per l’esercizio finanziario 2012 per l’erogazione della prestazione di cui all’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Tenuto conto pertanto che lo stanziamento di bilancio a tal fine disponibile per il corrente esercizio finanziario ammonta complessivamente a euro 12.761.998,00;
Ritenuto altresì, che è possibile provvedere all’incremento dell’importo delle prestazioni di cui al decreto 15 marzo 2011 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, l’importo della prestazione di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto 19 novembre 2008, è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia
N. superstiti
Importo per nucleo superstiti (euro)
A
1
9.000,00
B
2
13.500,00
C
3
18.000,00
D
Più di 3
25.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2012
Il Ministro: FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 167.

Share
0
Carlo
Carlo

Related posts

4 Aprile 2016

DANNO BIOLOGICO INAIL E DANNO DIFERENZIALE


Read more
3 Aprile 2014

La responsabilità professionale dell’avvocato


Read more
16 Gennaio 2014

Avvocato esperto in sfratti


Read more

Comments are closed.


Lo Studio si trova a Torino, nella prestigiosa area della Crocetta, comodo ai mezzi.

Informazioni Contatto

Studio Legale Associato Bosso
Corso Duca Degli Abruzzi, 55
10129 Torino
Tel. 011 5683634
Mail. info@studiobosso.it
P.IVA: 06034480019
  • Home
  • Contatti
  • Articoli
  • Presentazione Studio
  • Geo Localizzazione
Media Service Italia
Copyright © 2018 SEO Torino & Web Design by Media Service Italia. Hosted by Media Hosting Italia
      Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito acconsentirai l'utilizzo dei cookie.OkLeggi di più