Questa volta la Suprema Corte di Cassazione, a mio parere, arrampicandosi sugli specchi, ha agito forzando l’interpretazione delle norme codicistiche al solo fine di far piazza pulita di un alto numero di procedimenti…. e salvare nel caso specifico guarda caso una Compagnia di Assicurazione a danno dei cittadini.
La Corte, infatti, con la sentenza di seguito riportata, respinge il ricorso innanzi alla stessa contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva dichiarato improcedibile una causa d’appello per non aver avuto l’avvocato in tempo (10 giorni dalla prima notifica) dagli Ufficiali Giudiziari l’atto in originale con cui iscrivere a ruolo la causa.
SENTENZA 21996 DEL 6/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. DI AMATO Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22446-2006 proposto da:
B.G. (C.F. (OMISSIS)), BO.GI. (C.F. (OMISSIS)) in proprio e nellaqualità di erede di T. M., C.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamentedomiciliati in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso l’avvocatoMINUTILLO TURTUR ROBERTO, rappresentati e difesi dagli avvocatiUMMARINO RODOLFO, ZIDARICH MARCO, giusta procura a margine delricorso;
– ricorrenti –
contro
TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALEONIDA BISSOLATI 54, presso l’avvocato BOITANI EDOARDO, che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANOGLIO GIORGIO, DILUCA VITO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
S.A., B.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2048/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,depositata il 22/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del14/11/2012 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 22 dicembre 2005, la Corte di appello di Torinodichiarava improcedibile l’appello proposto da B.G., Bo.Gi., C.E. eT.M. avverso la sentenza del 19 gennaio 2004 con cui il Tribunale diTorino aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento deidanni da sinistro stradale da loro proposta nei confronti di B.S. eS.A. nonchè nei confronti dell’assicuratore Toro Assicurazionis.p.a..
In particolare, secondo la Corte di appello, la causa era stataiscritta a ruolo tardivamente (27 maggio 2004) perchè oltre iltermine di dieci giorni decorrente dalla prima delle notifichedell’atto di citazione in appello. A sostegno della decisione laCorte territoriale osservava: 1) che, ai sensi dell’art. 347 c.p.c.,la costituzione in appello deve avvenire secondo le forme ed itermini previsti dall’art. 165 c.p.c. per il procedimento di primogrado dinanzi al Tribunale; 2) che, pertanto, in caso di pluralitàdi parti la costituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla primanotificazione, come può desumersi dalla previsione dell’art. 165cit., comma 2, secondo cui l’originale della citazione deve essereinserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione,con ciò presupponendo che il fascicolo sia già stato formato; 3)che eventuali ritardi nella restituzione degli atti notificati nonpossono avere alcuna conseguenza, sia in considerazione dellascissione soggettiva del momento di notificazione dell’atto, per cuiil notificante può ritenere compiuta la notifica al momento dellaconsegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, sia in considerazionedella possibilità, presupposta dall’art. 165 c.p.c., comma 2, diiscrivere la causa a ruolo senza depositare l’originale dellacitazione (cd. “iscrizione con velina”); A) che nel caso diprocura speciale in calce o a margine dell’atto notificato èpossibile iscrivere la causa a ruolo esibendo l’originale dellacitazione per farne rilevare gli estremi e, comunque, interpretandoestensivamente l’art. 165, comma 2, se ne deve ritenere possibile ildeposito insieme all’atto e perciò dopo l’ultima notificazione; 5)che il termine di costituzione decorrente dalla prima notificazione èdiretto a sollecitare una rapida formalizzazione del rapportoprocessuale presso il giudice adito; 6) che la sanzione dellaimprocedibilità dell’appello è giustificata da un evidente favorelegislativo per la formazione del giudicato; 7) che, infine, eramanifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionaledella sanzione di improcedibilità prevista dall’art. 348 c.p.c., inquanto la diversità delle conseguenze della ritardata costituzionerispetto a quelle previste dagli artt. 171 e 307 c.p.c. per ilgiudizio di primo grado era giustificata dalla diversità dellecaratteristiche di tale giudizio rispetto a quello di secondo grado edal fatto che il doppio grado di merito non è indispensabile al finedi garantire il diritto di azione e di difesa.
B.G., Bo.Gi., C.E. e T. M. propongono ricorso per cassazione,deducendo due motivi illustrati anche con memoria. La ToroAssicurazioni s.p.a. resiste con controricorso. B.S. e S.A. non hannosvolto attività difensiva.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degliartt. 165, 347 e 348 c.p.c., lamentando che erroneamente la Corte diappello aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello consideratoche, ai sensi dell’art. 74 disp. att. c.p.c., senza l’originaledell’atto di citazione non può esistere fascicolo di parte; chel’originale dell’atto notificato, contenente la procura speciale amargine o in calce, non può essere esibito prima della suarestituzione; che l’art. 125, stabilendo che la procura deve essererilasciata prima della costituzione della parte rappresentata,presuppone che l’originale dell’atto sia stato restituito; che iltermine di decadenza per l’iscrizione a ruolo non decorre dallaconsegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (pur essendo possibilida questo momento le attività che presuppongono la notificazionedell’atto introduttivo del giudizio), ma dal momento in cui lanotificazione si perfeziona nei confronti del destinatario; chel’interpretazione restrittiva dell’art. 165 c.p.c. potevagiustificarsi nel sistema originariamente previsto dal codice di ritonel quale il termine di costituzione per l’attore garantiva ilmeccanismo a tutela del diritto di difesa del convenuto il qualedoveva costituirsi entro un termine decorrente dalla notificazione;
che, invece, nel sistema di citazione ad udienza fissa introdottodalla novella del 1950, che prevede la costituzione del convenutoentro un termine a ritroso prima dell’udienza, la tutela del dirittodi difesa dello stesso convenuto è assicurata dal termine minimo acomparire; che, almeno in primo grado, l’esigenza di portarerapidamente la lite davanti al giudice è temperata dalla possibilitàche sia il solo convenuto a costituirsi nei termini previstidall’art. 166 c.p.c..
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt.331, 165, 347 e 348 c.p.c. lamentando che la Corte di appello avevaritenuto improcedibile l’appello in una situazione in cui lacostituzione era avvenuta rispetto alla Toro Assicurazioni s.p.a.
oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione ma cherispetto agli altri appellati era avvenuta entro detto termine,- intale situazione la conseguenza, secondo i ricorrenti, non potevaessere diversa e più grave di quella della mancata notificadell’appello alla Toro Assicurazioni s.p.a., che avrebbe comportatosoltanto un provvedimento di integrazione del contraddittorio.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi e sono infondati alla luce della decisioneassunta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 18 maggio2011, n. 10864 (conf. Cass. 20 luglio 2012, n. 12724; Cass. 30 marzo2010, n. 7628; Cass. 5 giugno 2003, n. 17420; Cass. 5 giugno 2007, n.13163; Cass. 16 luglio 1997 n. 6841), che ha enunciato i seguentiprincipi: 1) “dinanzi a due possibili interpretazionialternative della norma processuale, ciascuna compatibile con lalettera della legge, le ragioni di economico funzionamento delsistema giudiziario devono indurre l’interprete a preferire quellaconsolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell’ambienteprocessuale o l’emersione di valori prima trascurati non negiustifichino l’abbandono e consentano, pertanto, l’adozionedell’esegesi da ultimo formatasi”; 2) “il termine per lacostituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo delgiudizio venga notificato a più persone, è di dieci giornidecorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo gradoche in quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale terminel’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originaledell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria unasemplice copia (cd. “velina”)”; 3) “l’art. 347c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appelloavviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti altribunale, rende applicabili al giudizio d’appello le previsioni dicui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cuiall’art. 171 cod. proc. civ, (concernente la ritardata costituzionedelle parti), la quale è incompatibile con la previsione diimprocedibilità dell’appello, se l’appellante non si costituisca neitermini, di cui all’art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che ilgiudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardatao mancata costituzione dell’appellante, a nulla rilevando chel’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli”.
A tali principi si può aggiungere, tenendo conto delle specificheargomentazioni dei ricorrenti, che la conclusione raggiunta dalleSezioni unite non è in contrasto con la previsione dell’art. 125c.p.c., comma 2. Infatti, il rilascio della procura in dataposteriore alla notificazione ma prima della costituzione puòavvenire anche in caso di pluralità di parti alle quali l’atto deveessere notificato, ma soltanto con atto pubblico o scrittura privataautenticata se l’originale dell’atto non viene restituito in tempoutile per l’iscrizione a ruolo. E’ vero, infatti, come assumono iricorrenti, che il rilascio in calce o a margine dell’atto, quandonon effettuato prima della notificazione, presuppone che l’atto siastato restituito e che il notificante sia tornato in possessodell’originale. La conseguenza, tuttavia, non è quella indicata dairicorrenti della necessità di una diversa interpretazione dell’art.165 c.p.c. nel caso di notificazione dell’atto ad una pluralità diparti, sebbene quella di escludere la possibilità del conferimentodella procura a margine o in calce ove nel termine di dieci giornidalla prima notificazione il notificante non sia tornato in possessodell’originale.
La conclusione delle Sezioni unite resiste anche all’argomentoaddotto con il secondo motivo. Il ritardo nella iscrizione a ruolodell’appello è, infatti, circostanza che attiene all’atto nella suainterezza, senza possibilità di distinguere tra appellati rispettoai quali l’iscrizione è stata tempestiva ed appellati rispetto aiquali la stessa è stata tardiva. La funzione dell’iscrizione a ruoloè, infatti, unitaria ed è quella di costituire il rapporto innanzial giudice adito. Discende da quanto detto l’impossibilità diequiparare la situazione descritta a quella dell’omessa notificazionead una delle parti.
Infine, la possibilità di iscrizione sulla base di una semplicecopia, ribadita dalla citata decisione delle Sezioni unite, rendemanifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionaledegli artt. 165 e 348 c.p.c. sollevata in via subordinata dairicorrenti in relazione al principio del giusto processo di cuiall’art. 111 Cost.. Infatti, in virtù del principio della scissionedel momento perfezionativo della notificazione per il richiedente eper il destinatario, il notificante può procedere ad iscrizione aruolo sulla base della copia, dopo aver affidato l’atto all’ufficialegiudiziario, senza esservi impedito, come invece ritengono iricorrenti, dalla necessità di indicare nella nota di iscrizione aruolo la data della notificazione come è richiesto dall’art. 71disp. att. c.p.c., poichè può indicare come data di notificazionequella in cui ha affidato l’atto all’ufficiale giudiziario.
Egualmente è manifestamente infondata l’eccezione diillegittimità costituzionale degli artt. 165 e 348 c.p.c. sollevatain via subordinata dai ricorrenti in relazione al principio diragionevolezza ed al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Il diverso trattamento della tardiva costituzione dell’attore e diquella dell’appellante è giustificato dalla diversità dellesituazioni e, in particolare, dal fatto che solo nel secondo caso lafattispecie è già stata decisa da un giudice, con la conseguenzache, a differenza di quanto accade nel primo caso, la sanzione diimprocedibilità è idonea ad eliminare la controversia attraverso ilpassaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed èespressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenzadi primo grado (Cass. 31 maggio 2005, n. 11594).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio dicassazione, in considerazione della complessità della questionesulla quale al momento della sua proposizione non si era ancora avutol’intervento chiarificatore delle Sezioni unite di questa Corte.
rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.